ONLUS, Volontariato ed Enti non Commerciali

Il 2 gennaio 1998 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (suppl. 1 alla G.U. del 2 gennaio 1998) il testo del decreto legislativo 460 del 4/12/1997 concernente la riforma degli enti non commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)

Il Centro Servizi di Milano, recentemente istituito e da poco operante come prima sua iniziativa di supporto alle associazioni ha realizzato questa circolare come momento di informazione. Vi sono però ancora alcuni punti OSCURI; che dovrebbero venire chiariti da circolari ministeriali e da risposte a quesiti ufficialmente posti dal nostro Centro Servizi congiuntamente al Coordinamento Regionale Lombardo dei Centri Servizi.
Terremo informate le associazioni delle novità che sì susseguiranno anche su questo argomento
E' comunque attivo fin da ora un servizio di sportello telefonico e di consulenza con te modalità illustrate nell'allegata scheda di presentazione del Centro Servizi.

il decreto legge che disciplina e riforma il settore del "non profit" ai fini fiscali suddivide il settore in due:
· Enti non commerciali;
· ONLUS Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (organismi introdotti dal decreto in esame) all'interno delle quali sono ricomprese di diritto le Associazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge-quadro n. 266 dell'11/08/1991. le Cooperative Sociali (legge 381/91) e le DNG (legge 49/87).

Va subito precisato che le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte agli Albi Regionali sono considerate in ogni caso ONLUS dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 460 (art. 10).
Il Ministero ha comunicato che queste organizzazioni non dovranno fare alcuna comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate.
Il rapporto tra ONLUS e organizzazioni dl volontariato è illustrato nel secondo punto.

Gli enti non ancora iscritti ai predetti Albi possono comportarsi o come enti non commerciali, o qualora intendano diventare ONLUS dovranno fare comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate e impegnarsi a modificare gli statuti entro il 30/06/1998, seguendo le indicazioni riportate nel primo punto. La comunicazione va effettuata inviando il modulo allegato per raccomandata in "plico senza busta" (in modo che il timbro postale sia apposto direttamente sul modulo) a: DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA, VIA MANIN, 25 - 20121 MILANO.
Le comunicazioni effettuate entro il 30/01/1998 consentiranno l'applicazione dei benefici ONLUS dal 01/01/1998; per quelle in data successiva la decorrenza dei benefici avverrà con la stessa data della comunicazione.


1. LE ONLUS
1.1 Cenni su struttura e funzionamento

Altra novità importante del decreto è la creazione di una nuova tipologia di ente non commerciale, denominato Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Le principali caratteristiche delle ONLUS sono le seguenti:
1. Individuazione delle ONLUS;
· Possono essere ONLUS associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, comprese quelle sociali;
· Non possono essere ONLUS le società commerciali, gli enti pubblici, le fondazioni bancarie, le organizzazioni sindacali di categoria..
Sono considerate in ogni caso ONLUS la cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le organizzazioni di volontariato iscritte agli Albi regionali, le ONG riconosciute ai sensi della legge 49/87. Le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici delle confessioni con le quali lo stato ha stipulato accordi possono essere ONLUS limitatamente alle attività di tipo sociale previste dalla normativa (non hanno quindi il divieto di svolgere altre attività).
2. Vincoli strutturali imposti dalle ONLUS, che quindi devono modificare i propri statuti;
· Le attività possono essere svolte esclusivamente nei settori elencati dall'art. 10 comma 1: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei beni artistici, tutela dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, diritti civili, ricerca scientifica. Le attività di assistenza sanitaria, istruzione, sport, devono essere dirette a soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, economiche o sociali.
· E' vietato svolgere altre attività, con eccezionale di quelle connesse (come quelle istituzionali ma nei confronti di tutti, quelle accessorie per natura a quelle istituzionali) e comunque entro percentuali stabilire di quelle istituzionali;
· Vietato distribuire anche in modo diretto utili di gestione;
· Il patrimonio allo scioglimento dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo;
· Sono imposti contabilità ordinaria per tutta l'attività svolta, trasparenza di gestione, democraticità della struttura.

Le ONLUS che al 1° gennaio 1998 soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla legge e vogliono beneficiare delle agevolazioni devono comunicare la propria soggettività alla Direzione Regionale delle Entrate competente entro il 31/01/1998 sull'apposito modello ministeriale (vedi allegato). Il Ministero ha precisato che, in caso di iscrizione successiva al 31/01/1998, gli enti iniziano a beneficiare delle agevolazioni a partire dalla data di comunicazione. Le modifiche statutarie dovranno essere effettuate entro il 30/06/1998.


1.2 Agevolazioni fiscali

L'appartenenza alla categoria delle ONLUS dà diritto ad agevolazioni fiscali non irrilevanti, che devono attentamente essere valutate nella scelta in contrapposizione agli evidenti aggravi in tema di rigidità di gestione e obblighi amministrativi e contabili. Enumeriamo le principali:
L'attività istituzionale non è attività commerciale ai fini delle imposte dirette: i proventi delle attività connesse non concorrono a formare il reddito imponibile.
Ai fini Iva non ci sono particolari agevolazioni, se non esenzioni non particolarmente diverse da quelle di altri enti operanti in settori simili. Esiste l'esenzione da obblighi di certificazione dei corrispettivi (scontrini, ricevute).
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e imprese sono detraibi1i per il 19% (persone fisiche) ovvero deducibili (imprese) sino a L.4.000.000 ovvero sino al 2% del reddito per le imprese.
La cessione gratuita di beni alle ONLUS da parte dei produttori/commercianti non è tassabile in capo ai donanti.
Gli acquisti di immobili destinati all'attività istituzionale sono assoggettati a imposta di registro in misura fissa.
Esenzione da imposta su successioni, Invim, sostitutiva Invim per le donazioni e successioni ricevute; esenzioni su bollo e concessioni governative.

Ricordiamo che le violazioni delle norme relative alle ONLUS sono pesantenente sanzionate, anche con la responsabilità solidale per le imposte eluse, nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi amministrativi.