
ONLUS, Volontariato ed Enti non Commerciali
Il 2 gennaio 1998 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (suppl. 1 alla G.U. del 2 gennaio 1998) il testo del decreto legislativo 460 del 4/12/1997 concernente la riforma degli enti non commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
Il Centro Servizi di Milano, recentemente istituito e da poco operante come
prima sua iniziativa di supporto alle associazioni ha realizzato questa circolare
come momento di informazione. Vi sono però ancora alcuni punti OSCURI;
che dovrebbero venire chiariti da circolari ministeriali e da risposte a quesiti
ufficialmente posti dal nostro Centro Servizi congiuntamente al Coordinamento
Regionale Lombardo dei Centri Servizi.
Terremo informate le associazioni delle novità che sì susseguiranno
anche su questo argomento
E' comunque attivo fin da ora un servizio di sportello telefonico e di consulenza
con te modalità illustrate nell'allegata scheda di presentazione del
Centro Servizi.
il decreto legge che disciplina e riforma il settore del "non profit"
ai fini fiscali suddivide il settore in due:
· Enti non commerciali;
· ONLUS Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (organismi
introdotti dal decreto in esame) all'interno delle quali sono ricomprese di
diritto le Associazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali ai
sensi della legge-quadro n. 266 dell'11/08/1991. le Cooperative Sociali (legge
381/91) e le DNG (legge 49/87).
Va subito precisato che le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte
agli Albi Regionali sono considerate in ogni caso ONLUS dalla normativa introdotta
dal D.Lgs. 460 (art. 10).
Il Ministero ha comunicato che queste organizzazioni non dovranno fare alcuna
comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate.
Il rapporto tra ONLUS e organizzazioni dl volontariato è illustrato
nel secondo punto.
Gli enti non ancora iscritti ai predetti Albi possono comportarsi o come
enti non commerciali, o qualora intendano diventare ONLUS dovranno fare comunicazione
alla Direzione Regionale delle Entrate e impegnarsi a modificare gli statuti
entro il 30/06/1998, seguendo le indicazioni riportate nel primo punto. La
comunicazione va effettuata inviando il modulo allegato per raccomandata in
"plico senza busta" (in modo che il timbro postale sia apposto direttamente
sul modulo) a: DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA, VIA MANIN,
25 - 20121 MILANO.
Le comunicazioni effettuate entro il 30/01/1998 consentiranno l'applicazione
dei benefici ONLUS dal 01/01/1998; per quelle in data successiva la decorrenza
dei benefici avverrà con la stessa data della comunicazione.
1. LE ONLUS
1.1 Cenni su struttura e funzionamento
Altra novità importante del decreto è la creazione di una nuova tipologia di ente non commerciale, denominato Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Le principali caratteristiche delle ONLUS sono le seguenti:
1. Individuazione delle ONLUS;
· Possono essere ONLUS associazioni, comitati, fondazioni, cooperative,
comprese quelle sociali;
· Non possono essere ONLUS le società commerciali, gli enti
pubblici, le fondazioni bancarie, le organizzazioni sindacali di categoria..
Sono considerate in ogni caso ONLUS la cooperative sociali di cui alla legge
381/91, le organizzazioni di volontariato iscritte agli Albi regionali, le
ONG riconosciute ai sensi della legge 49/87. Le associazioni di promozione
sociale e gli enti ecclesiastici delle confessioni con le quali lo stato ha
stipulato accordi possono essere ONLUS limitatamente alle attività
di tipo sociale previste dalla normativa (non hanno quindi il divieto di svolgere
altre attività).
2. Vincoli strutturali imposti dalle ONLUS, che quindi devono modificare i
propri statuti;
· Le attività possono essere svolte esclusivamente nei settori
elencati dall'art. 10 comma 1: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza
sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela
dei beni artistici, tutela dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte,
diritti civili, ricerca scientifica. Le attività di assistenza sanitaria,
istruzione, sport, devono essere dirette a soggetti svantaggiati per condizioni
fisiche, economiche o sociali.
· E' vietato svolgere altre attività, con eccezionale di quelle
connesse (come quelle istituzionali ma nei confronti di tutti, quelle accessorie
per natura a quelle istituzionali) e comunque entro percentuali stabilire
di quelle istituzionali;
· Vietato distribuire anche in modo diretto utili di gestione;
· Il patrimonio allo scioglimento dovrà essere devoluto ad altre
ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo;
· Sono imposti contabilità ordinaria per tutta l'attività
svolta, trasparenza di gestione, democraticità della struttura.
Le ONLUS che al 1° gennaio 1998 soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla legge e vogliono beneficiare delle agevolazioni devono comunicare la propria soggettività alla Direzione Regionale delle Entrate competente entro il 31/01/1998 sull'apposito modello ministeriale (vedi allegato). Il Ministero ha precisato che, in caso di iscrizione successiva al 31/01/1998, gli enti iniziano a beneficiare delle agevolazioni a partire dalla data di comunicazione. Le modifiche statutarie dovranno essere effettuate entro il 30/06/1998.
1.2 Agevolazioni fiscali
L'appartenenza alla categoria delle ONLUS dà diritto ad agevolazioni
fiscali non irrilevanti, che devono attentamente essere valutate nella scelta
in contrapposizione agli evidenti aggravi in tema di rigidità di gestione
e obblighi amministrativi e contabili. Enumeriamo le principali:
L'attività istituzionale non è attività commerciale ai
fini delle imposte dirette: i proventi delle attività connesse non
concorrono a formare il reddito imponibile.
Ai fini Iva non ci sono particolari agevolazioni, se non esenzioni non particolarmente
diverse da quelle di altri enti operanti in settori simili. Esiste l'esenzione
da obblighi di certificazione dei corrispettivi (scontrini, ricevute).
Le erogazioni liberali effettuate da persone
fisiche e imprese sono detraibi1i per il 19% (persone fisiche) ovvero deducibili
(imprese) sino a L.4.000.000 ovvero sino al 2% del reddito per le imprese.
La cessione gratuita di beni alle ONLUS da parte dei produttori/commercianti
non è tassabile in capo ai donanti.
Gli acquisti di immobili destinati all'attività istituzionale sono
assoggettati a imposta di registro in misura fissa.
Esenzione da imposta su successioni, Invim, sostitutiva Invim per le donazioni
e successioni ricevute; esenzioni su bollo e concessioni governative.
Ricordiamo che le violazioni delle norme relative alle ONLUS sono pesantenente
sanzionate, anche con la responsabilità solidale per le imposte eluse,
nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi amministrativi.